TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI: CESSAZIONI

La denuncia di cessazione dell’utenza della tassa smaltimento rifiuti, si presenta a seguito di:
– emigrazione dal Comune (solo nel caso in cui non si conservi in alcun modo l’uso dell’immobile che si lascia);
– cessazione dell’occupazione di locali o aree nel territorio comunale a qualsiasi titolo;
– per i contribuenti deceduti, la denuncia di cessazione deve essere presentata dal coniuge superstite o da altri eredi. Nel caso di continuazione dell’uso dell’immobile, il singolo erede deve presentare una propria denuncia originaria, con contestuale cessazione, entro il 20 gennaio successivo alla data del decesso;
– per i contribuenti falliti, la denuncia di cessazione deve essere presentata dal curatore fallimentare.
Affinché l’Ufficio locale dell’ATO possa procedere alla cancellazione dai ruoli del contribuente, è necessario che lo stesso presenti la relativa denuncia di cessazione.
Le denunce anagrafiche o altre pratiche concernenti l’uso o la detenzione di locali o aree non sono sostitutive delle denunce di cessazione.
Le denunce di cessazione possono essere consegnate all’Ufficio locale dell’ATO ME2, in orario di apertura.