Informazioni per le imprese – CERTIFICATO ANTIMAFIA

Dal 29 settembre 1998 nuove disposizioni di legge riducono le procedure amministrative per cui è necessario il certificato antimafia, sostituito da un nulla osta della Camera di Commercio a margine del certificato di iscrizione al registro delle imprese.
Il certificato antimafia non è più richiesto nei seguenti casi:
1) rapporti tra soggetti pubblici, enti e aziende vigilate dallo Stato o da un altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato, compresi i concessionari di opere pubbliche;
2) rapporti tra questi soggetti pubblici e quelli, anche privati, i cui organi rappresentativi e di controllo sono sottoposti per legge alla verifica dei requisiti di ‘onorabilità’, tali da escludere la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla legge sulle misure antimafia;
3) rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
4) stipula o approvazione di contratti e concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
5) provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire.
Per i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti, per i provvedimenti di rinnovo conseguenti ad altri già disposti, per gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardanti attività che possono essere intraprese su denuncia di inizio di attività da parte del privato e per le attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, la certificazione antimafia, anche se ancora necessaria, può essere comunque sostituita da una autocertificazione in carta libera firmata secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.
Il nulla osta della Camera di Commercio, in cui si attesta che chi lo richiede non ha niente a che fare con i fenomeni mafiosi, consiste in una dicitura apposta in calce ai normali certificati di iscrizione al registro delle imprese, con l’indicazione delle persone per le quali è stata effettuata la verifica sull’archivio del Ministero dell’Interno.
La competenza della Camera di Commercio è nazionale e qualsiasi sportello, anche se non competente territorialmente, può rilasciare il nulla osta.
La richiesta di nulla osta deve essere presentata dall’interessato o da un suo delegato.
I certificati per cui si può richiedere il nulla osta sono:
1) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria per l’impresa individuale;
2) certificato di iscrizione nella sezione ordinaria per l’impresa non individuale;
3) certificato anagrafico per l’impresa individuale;
4) certificato anagrafico per l’impresa non individuale;
5) certificato di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea).
Le persone per cui si effettua la verifica sono:
1) per le imprese individuali: l’imprenditore;
2) per le società in nome collettivo: tutti i soci;
3) per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
4) per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: il legale rappresentante ed i membri del consiglio di amministrazione;
5) per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
6) per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
7) per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
Le certificazioni rilasciate dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia hanno validità SEI MESI.
GLI ENTI PUBBLICI CHE ACQUISISCONO LA DOCUMENTAZIONE ADOTTANO IL PROVVEDIMENTO RICHIESTO E GLI ATTI CONSEGUENTI O SECUTIVI, COMPRESI I PAGAMENTI, ANCHE SE IL PROVVEDIMENTO O GLI ATTI SONO PERFEZIONATI O ESEGUITI IN DATA SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DI VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE STESSA.