AGIBILITÀ/ABITABILITÀ

La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) a seguito dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) a seguito dell’esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso.
Una volta ultimati i lavori, un professionista abilitato deve attestare l’agibilità o l’abitabilità dei locali, unitamente alla conformità delle opere realizzate con il progetto e con le norme igienico-sanitarie, utilizzando l’apposito stampato inserito nella modulistica della richiesta di concessione/autorizzazione o della denuncia di inizio dell’attività.
L’abitabilità o l’agibilità decorre dalla data in cui perviene al comune l’attestazione.
Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto previsto dall’art. n. 48 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e dall’art. n. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998.
Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Comune, tramite la AUSL, può disporre ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni.